di Remo Longo
L’art. 1 del D.L. 148/2017 ha definito le regole per accedere alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento.
Nel testo sono previste tre possibilità per il contribuente.
- allungamento dei termini per il versamento. Colui che ha aderito alla precedente rottamazione ma non ha provveduto al versamento delle rate già scadute a luglio e a settembre,può effettuare il versamento totale dello scaduto entro il 30 novembre unitamente alla rata in scadenza in pari data. In sostanza i morosi vengono riammessi alla rottamazione senza aggravi.
- Apertura per chi non è stato ammesso alla precedente rottamazione, vi rientra chi si era visto respingere l’istanza in quanto non in regola con il pagamento delle rate di dilazioni in essere al 24/10/2016, in scadenza al 31/12/2016. In tale ipotesi è possibile accedere presentando, entro il 31 dicembre 2017, istanza all’Agente della riscossione. Occorre versare:
* in un unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle rate scadute e non pagate dei precedenti piani di dilazione (importo che sarà comunicato dall’agente della riscossione entro il 31 marzo 2018). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza.
* nel numero massimo di 3 rate di pari importo, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme dovute per la rottamazione (nonché, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi di cui all’articolo 21, comma 1, del D.P.R. 602/1973). L’Agente della riscossione comunicherà entro il 31 luglio 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
- Ampiamento del raggio d’azione della nuova definizione agevolata. La nuova rottamazione può essere applicata anche ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
Il contribuente dovrà:
- presentare istanza entro il 15 maggio 2018, con le modalità che saranno pubblicate sul sito internet dell’Agente della riscossione entro il prossimo 31 ottobre. L’Agente della riscossione, entro il 30 giugno 2018, comunicherà al debitore le informazioni relative delle somme dovute per la definizione
- pagare le somme dovute per la definizione in un numero massimo di 5 rate di pari importo, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, per i debiti relativi ai carichi che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali scadenti in data successiva alla presentazione dell’istanza di adesione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.
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