Bonus 2018 ridotto sulla Formazione 4.0

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Bonus 2018 ridotto sulla Formazione 4.0

Il credito d’imposta sulla formazione 4.0 è al 40% (quindi, l’aliquota è stata ridotta rispetto al 50% inizialmente previsto), non si applica agli investimenti incrementali rispetto all’anno precedente, ma all’intera spesa 2018 in attività formative. bonus formazione 2018 ridotto

E’ utilizzabile da tutte le imprese, indipendentemente da settore economico, forma giuridica, regime contabile, solo per le attività di formazione del personale dipendente.

Non sono incentivate tutte le attività di formazione, ma solo quelle che si riferiscono a Industria 4.0, sulle quali la norma fornisce una griglia precisa. Sono i termini fondamentali dell’incentivo alla formazione 4.0 inserito in Legge di Bilancio 2018, piatto forte del nuovo pacchetto Industria 4.9 (che proroga anche gli incentivi per gli investimenti, pur rimodulando il superammortamento al 130%).

=> Bonus formazione 4.0 nella manovra 2018

Il credito d’imposta è riconosciuto per investimenti fino a 300mila euro annui a impresa (anche qui c’è un ridimensionamento, l’ipotesi iniziale era pari a 1 milione di euro), e riguarda le attività di formazione <<svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale processi aziendali>>.

Attenzione: non sono incentivate attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, protezione dell’ambiente, e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

La norma contiene dunque un esplicito paletto per evitare che il credito d’imposta venga impropriamente utilizzato per attività non direttamente riconducibili all’innovazione in chiave 4.0.

Contrariamente a quanto avvenuto lo scorso anno con gli incentivi all’acquisto di nuovi macchinari (ammortamenti e Sabatini), che sono diventati immediatamente operativi con l’entrata in vigore della manovra il primo gennaio, per applicare il credito d’imposta formazione 4.0 bisognerà aspettare un decreto attuativo del ministero dello Sviluppo Economico.
Il credito d’imposta si utilizza direttamente in dichiarazione dei redditi, esclusivamente in compensazione, e non concorre alla formazione del reddito e alla base imponibile IRAP.

Per essere ammissibili, i costi sostenuti per la formazione devono essere certificati dal revisore legale o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali: quindi, le imprese che non sono soggette alla revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un professionista.

La certificazione va allegata al bilancio. Anche le spese per la revisione legale sono ammissibili al credito d’imposta nel limite massimo di 5mila euro.

La misura è finanziata con risorse pari a 250 milioni di euro per il 2019.

Ricordiamo brevemente le altre misure inserite in manovra sul Piano Industria 4.0:

  • proroga ammortamenti: il superammortamento a partire dal 2018 è del 130% (non più del 140%), l’iperammortamento per le tecnologie 4.0 resta al 250%. Gli investimenti vanno effettuati entro il 31 dicembre 2018, oppure entro il 30 giugno 2019 a condizione che entro la fine del 2018 sia già stato accettato l’ordine dal venditore e sia stato pagato un acconto del 20%;
  • proroga Nuova Sabatini: il beneficio è concesso fino a esaurimento delle risorse disponibili, i nuovi finanziamenti stanziati in manovra sono pari a 33 mln per il 2018, 66 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, 33 mln per il 2023. La Nuova Sabatini, lo ricordiamo, consiste nel finanziamento agevolato dell’acquisto di nuovi macchinari per le PMI per una spesa compresa fra 20mila e 2 milioni di euro, con un contributo del ministero che copre gli interessi;
  • potenziamento formazione terziaria non universitaria: risorse per il sistema degli Istituti Tecnici Superiori.

Fonte: Ddl di Bilancio.

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2018-05-25T22:00:10+00:00

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