OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ PER GLI STIPENDI

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OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ PER GLI STIPENDI

Le disposizioni dell’articolo 1, commi 910-914, della legge 205/2017 prevedono che dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni suo anticipo attraverso una banca o un ufficio postale (non è prevista una soglia minima). stipendi tracciabili bonifico

I mezzi di pagamento ammessi saranno: bonifico sul conto indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni). Il pagamento dello stipendio in contanti sarà possibile solo se avverrà presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro detenga un conto corrente.

Rientrano nel divieto i rapporti derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Restano esclusi dall’obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e quelli di lavoro domestico. Per il datore di lavoro che viola il divieto di retribuzione in contanti è prevista la sanzione pecuniaria da mille  a cinquemila euro.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

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2018-06-23T11:39:27+00:00

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