DECRETO SOSTEGNI D.L. 22/03/21 N. 41 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI (art. 1)
Ne hanno diritto i titolari di partita iva che svolgono attività d’impresa, arte, professione o che producono reddito agrario (art. 32 T.U.I.R) e che nel 2020 hanno perso almeno il 30% del fatturato medio mensile rispetto al 2019.
Sono previste 5 fasce di ristoro basate sul fatturato dell’esercizio 2019:
- 60% della perdita media mensile per fatturati inferiori a 100.000 euro
- 50% per fatturati tra 100.000 e 400.000
- 40% per fatturati tra 400.000 e 1.000.000
- 30% per fatturati tra 1.000.000 e 5.000.000
- 20% per fatturati tra 5 e 10 milioni.Per determinare il fatturato, si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi.
Eliminato il riferimento ai codici ATECO.
Importo minimo euro 1.000 per le persone fisiche e 2.000 per le persone giuridiche ed importo max 150.000. Non hanno diritto coloro che al 23/3/2021:
- – hanno cessato l’attività,
- – hanno aperto la partita iva successivamente.
I soggetti che hanno attivato la partita iva dal 1/1/2019:
- – hanno diritto al contributo anche in assenza di diminuzione di fatturato,
- – per il calcolo della media, rilevano i mesi successivi all’apertura della partita iva. Il contributo non costituirà reddito.
Occorrerà presentare apposita domanda entro 60 gg dal 30/03.
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