A decorrere dal 1° gennaio 2022 il limite per il trasferimento di contanti e titoli al portatore sarà pari ad € 1.000. Come sopra accennato, a partire dal 1° gennaio 2022 non sarà possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in
un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 1.000.
I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).
La limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.
Secondo quanto chiarito dal MEF in risposta ad una FAQ (17 gennaio 2018), l’avverbio “complessivamente” va riferito al valore da trasferire; di conseguenza, il divieto in oggetto riguarda il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore ad € 1.000, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia stato effettuato attraverso uno solo di tali mezzi di pagamento, o cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.
Diversamente, il divieto non si applica nel caso in cui:
• il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome;
- una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (es. contratto di somministrazione);
- il frazionamento sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (es. pagamento rateale).
Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.In ogni caso, l’Amministrazione finanziaria può valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.I soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile-tributario, ecc.) devono comunicare, entro 30 giorni, al MEF le violazioni relative all’uso del contante di cui siano a conoscenza.La sanzione minima sarà di euro 1.000.
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