Tracciabilità degli stipendi e fatturazione elettronica

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Tracciabilità degli stipendi e fatturazione elettronica

A decorrere dal 1° gennaio 2019 le fatture dovranno essere emesse (quindi, ricevute) in formato elettronico, fatta eccezione per i contribuenti minori che rientrano nei vecchi minimi (articolo 27, comma 1 e 2 del Dl 98/2011) e per coloro che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014.contanti divieto stipendi contanti divieto stipendi

Questo comporterà una profonda rivoluzione non solo sotto il profilo dell’adempimento materiale della emissione (che, paradossalmente, è la cosa più semplice), ma soprattutto nella gestione dei cicli aziendali, attivi e passivi. Indipendentemente da ciò, considerato che attualmente le fatture elettroniche (e i relativi messaggi di consegna, di mancata consegna, di scarto) viaggiano tramite P.E.C., se ciascun azienda non si avvarrà di un sistema di ricezione “organizzato”, correrà il rischio di essere sommerso da pec, con tutti i rischi connessi di controllo e gestione.

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Poiché l’obbligo sarà generalizzato, la invito a tenere presente che le fatture non potranno essere incassate se non regolarmente emesse in formato elettronico corretto, e i pagamenti saranno comunque richiesti anche se non si avesse conoscenza della fattura (per esempio, se consegnata al Vostro indirizzo pec ma non esaminata da parte Vostra).

2) A decorrere dal 1° luglio 2018, l’art. 1, comma 917, della Legge n. 205/2017 stabilisce che l’obbligo di fatturazione elettronica via SdI si attua:

a) per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; la scheda carburanti pertanto, da tale data, non varrà più come titolo per la certificazione del costo e la eventuale deducibilità dell’IVA;

b) per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. L’obbligo riguarda i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

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ESEMPIO: se l’impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (ex Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da B o C ad A (circolare 8/E del 30 aprile 2018).

3) La Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi da 910 a 914, L. 205/2017) ha previsto, a tutela dei lavoratori, che a decorrere dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti non possono più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

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In particolare i rapporti di lavoro coinvolti sono i seguenti:

rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 cod. civ., indipendentemente alle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto:

apprendistato, lavoro a chiamata, a tempo determinato, full time, part time, ecc., sono tutti ricompresi nel divieto;

rapporti di lavoro originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Nell’ambito del divieto vanno considerati anche i compensi corrisposti agli amministratori quando assimilati, ai fini fiscali, al compenso da lavoro dipendente, ovvero certificati da una busta paga;

contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della 142/2001.

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Dal 1° luglio 2018, pertanto, il pagamento della retribuzione dovrà obbligatoriamente avvenire con i seguenti strumenti di pagamento:

bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Si precisa che l’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Anche gli acconti di stipendio, seppure di modesta entità, devono sottostare alla nuova normativa.

Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo:

  • i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,

comma 2, D.Lgs. 165/2001;

  • i rapporti rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici.

Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dalla norma,

  • i compensi derivanti da borse di studio, tirocini,
  • rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale

Per quanto riguarda le sanzioni, al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento delle retribuzioni con gli strumenti previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Si precisa, sul punto, che la firma della busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

L’Ispettorato del lavoro ha inoltre chiarito (nota prot. 4538/2018) che, in considerazione del tenore letterale e della ratio della norma, si deve ritenere che “la violazione in oggetto risulti integrata:

a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;

b) nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.

Del resto, la finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione dell’ultimo periodo del comma 912 a mente del quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Ne consegue che, ai fini della contestazione si ritiene sia necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine”

 

Per ulteriori informazioni contattateci: 095447515

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2018-07-03T11:09:46+00:00

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