Entro il prossimo 2 marzo, i 30mila 700 lavoratori esodati inseriti nell’ottava salvaguardia dovranno presentare l’istanza di ammissione: la scadenza è prevista dalla Legge di Stabilità, e ci sono le prime istruzioni operative del Ministero del Lavoro e dell’INPS.
La Circolare del ministero (41/2016), contiene i moduli di istanza e gli indirizzi a cui inviarla. L’INPS fornisce le prime indicazioni per la gestione delle domande, in attesa di successivo documenti di prassi. Il riferimenti normativo per l’ottava salvaguardia esodati sono i commi da 214 a 216 dell’articolo 1 della Legge 232/2016.
Ci sono alcune categorie di lavoratori salvaguardati che presentano l’istanza alle Direzioni territoriali del lavoro o alle sedi competenti dell’Ispettorato nazionale del Lavoro. Si tratta dei lavoratori esodati compresi nelle lettere d,e,f, del comma 214 della Legge di Stabilità, quindi:
- 7800 cessati dal servizio per accordi individuali o collettivi o risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che perfezionano i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2019,
- 700 lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave che perfezionano i requisiti per la pensione entro il 6 gennaio 2019,
- 800 lavoratori a tempo determinato, anche in somministrazione, cessati dal lavoro fra il primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, che perfezionano i requisiti entro il 6 gennaio 2018.
Questi lavoratori devono presentare istanza entro il 2 marzo 2017, presso l’ispettorato territoriale del lavoro competente. Nell’unico caso dei lavoratori cessati al servizio per accordi di conciliazione, l’istanza va presentata presso l’Ispettorato territoriale del lavoro corrispondente alla Direzione territoriale del lavoro in cui è stato sottoscritto l’accordo.
Nel modello di istanza, pubblicato sul sito del ministero, si segnala barrando l’apposita casella in quale delle situazioni di salvaguardia ci si riconosce (lettere d,e,f, sopra citate). Le procedure sono le stesse utilizzate per le precedenti operazioni di salvaguardia.
La domanda si può inviare via PEC o agli indirizzi mail dedicati, tramite raccomandata A/R alle Poste, bisogna allegare documento di identità, dichiarazione sostitutiva per attestare la mancata rioccupazione, copia della documentazione di cessazione dell’attività lavorativa.
Per quanto riguarda le procedure INPS, l’istituto comunica che il sistema di gestione delle domande di salvaguardia è stato aggiornato con la tipologia di domanda relativa all’ottava salvaguardia. Bisogna effettuare il seguente percorso: servizi on line – Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei matur. Nella sezione delle Dichiarazioni, si seleziona dal menù a tendina:
- nel campo GRUPPO, la dicitura Anzianità/Anticipata/Vecchiaia;
- nel campo PRODOTTO, la dicitura Pensione di anzianità/anticipata oppure Pensione di vecchiaia;
- nel campo TIPO, la dicitura Legge 232/2016;
- nel campo TIPOLOGIA l’unica opzione disponibile in funzione delle scelte effettuate (pensione di anzianità automatica in salvaguardia – legge 232/2016, ovvero pensione di vecchiaia automatica in salvaguardia – legge 232/2016).
Fonti: circolare Ministero del Lavoro e messaggio INPS
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