di Remo Longo
Il diritto alla detrazione Iva per le fatture 2017 deve essere esercitato, entro il 16 gennaio 2018 ovvero, se il documento è stato ricevuto dopo tale termine, al massimo entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione Iva anno 2017). Le fatture non ricevute entro il 30 aprile 2018 potranno essere regolarizzate entro il 31 maggio 2018, emettendo autofattura e versando l’imposta ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997.detrazione iva 2018
Ovviamente per esercitare la detrazione le fatture devono essere preventivamente registrate.
Nel caso in cui le fatture 2017 siano ricevute dopo il 16 gennaio 2018 si devono escludere dalla liquidazione Iva del mese di registrazione (2018). Una soluzione potrebbe essere di mettere in atto un registro Iva sezionale, consentendo così, di individuare facilmente le fatture da inserire nella comunicazione dati fatture trimestrale e di determinare l’Iva da indicare nella liquidazione periodica del trimestre di riferimento.
Il sistema contabile di un registro Iva sezionale, ordina i documenti (anno n e anno n+1) assegnando alla fattura un protocollo dedicato, utilizzato esclusivamente per il registro sezionale e la imputa in automatico nel registro Iva corretto.
In alternativa è possibile registrare le fatture di competenza del 2017 nell’mese 2018 ma si devono escludere i relativi importi dalle liquidazioni mensili e annotarle allo scopo dell’inserimento nella dichiarazione 2017.
Le fatture differite, datate 2018 ma relative al 2017, dovranno essere portate in detrazione entro il 30 aprile 2018 nella liquidazione di dicembre ovvero nella dichiarazione annuale.
Per le fatture intracomunitarie o a reverse charge datate 2018 anche se l’esigibilità si è verificata nel 2017, si dovrebbe poter far riferimento alla data in cui scatta l’obbligo per il cessionario di integrare o emettere autofattura o registrare la fattura.
Le note di variazione devono essere emesse entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto che ha generato la necessità di emettere una nota di variazione.
Per ulteriori informazioni :dls@dlssolution.com
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