Fondamentale nella compilazione della Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU) necessaria ai fini del calcolo ISEE è l’individuazione del nucleo familiare, sulla base del quale valutare la possibilità di beneficiare o meno di determinate prestazioni agevolate. Come regola generale, il nucleo familiare coincide con la famiglia anagrafica.
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Famiglia anagrafica
Al Comune di residenza è possibile richiedere lo stato di famiglia, un certificato nel quale vengono attestati i componenti della propria famiglia anagrafica che corrisponde all’insieme delle persone, conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela, di adozione o semplicemente affettivo.
Solitamente non rientrano nello stato di famiglia i soggetti deceduti e i soggetti residenti all’estero salvo che si tratti del coniuge iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), diversamente anche i coniugi sono esclusi dal nucleo familiare del coniuge residente in Italia.
Per rientrare nello stesso stato di famiglia è dunque necessaria la convivenza, ma non è una condizione sufficiente a determinare l’appartenenza alla famiglia anagrafica, ovvero due conviventi possono appartenere a due stati di famiglia differenti (si pensi agli studenti fuori sede o a chi condivide un appartamento con altri coinquilini).
Coniugi
Fanno eccezione a questa regola i coniugi, che fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia o hanno residenze diverse, o sono separati solo di fatto. Inoltre i coniugi conviventi formano sempre un nucleo familiare a sé stante, anche se uno o entrambi risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone (come accade in caso di figli minori coniugati). Per rientrare in nuclei familiari separati per due coniugi è necessario che:
- abbiano avviato la separazione legale;
- abbiano presentato domanda di nullità di matrimonio;
- abbiano divorziato;
- sia decaduta la potestà genitoriale;
- abbiano presentato provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- sia consentita la diversa residenza a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice.
Figli
I figli minori fanno sempre parte del nucleo del genitore con cui convivono, anche se a carico ai fini IRPEF dell’altro genitore. Il figlio maggiorenne che risulti ancora a carico IRPEF dei genitori, pur non essendo più convivente, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Anche in questo caso, se il figlio maggiorenne convive con uno solo dei genitori, rientrerà nello stato di famiglia del genitore convivente, anche se è a carico dell’altro.
Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e non risultante a loro carico farà nucleo familiare a sé.
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Carichi IRPEF
A parte le eccezioni citate, i soggetti a carico ai fini IRPEF di una persona rientrano nel suo nucleo famigliare, anche se risulta componente di altra famiglia anagrafica. Se è a carico di più persone, rientra nel nucleo famigliare della persona che sta nello stesso stato di (famiglia anagrafica).
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