LA FISCALITA’ DELLE PENSIONI E DEI REDDITI IN CASO DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL’ESTERO
Il momento spartiacque che ha segnato in modo definitivo il sistema pensionistico italiano e di conseguenza anche i percipienti di tale forma assistenziale può essere considerato l’approvazione della legge 335/1995, definita “Riforma Dini”.
Tale riforma ha introdotto all’interno del sistema pensionistico un nuovo modello di calcolo basato sui contributi versati e non più sulle retribuzioni come avveniva dall’introduzione della previdenza sociale in Italia.
Questo passaggio, i cui effetti si sono rilevati tali solo dopo oltre una decade, ha trasformato il modo di interpretare la gestione delle proprie risorse nel momento in cui si decide di abbandonare il mondo lavorativo. Infatti con il metodo retributivo, ormai insostenibile per le casse dell’Inps, i percipienti avevano la possibilità di gestire il proprio passaggio contando sul fatto di avere un reddito similare a quello percepito durante gli anni lavorativi. Con il metodo contributivo molte di queste sicurezze hanno cominciato a vacillare, facendo propendere i soggetti interessati a scelte drastiche: la prima tra tutte quella di trovare un luogo dove il potere d’acquisto delle pensioni non possa essere inficiato dalla pressione fiscale elevata italiana e dove il costo della vita sia decisamente inferiore alla media italiana. Questa scelta è trasferirsi all’estero, in quei paesi definiti “paradisi fiscali” a volta in maniera impropria.
La scelta diviene ancora più definita con l’approvazione in parlamento della cosiddetta “legge Fornero” – legge 92/2012- la quale prevede l’innalzamento complessivo dell’età pensionistica.
L’unione di questi due fattori insieme all’incapacità di abbattere il cuneo fiscale e di riuscire a rendere più armonizzati gli scaglioni Irpef, ha portato alla graduale scelta di pensionati e professionisti di trasferire la propria residenza all’estero per riuscire, contestualmente, a vedere innalzato il proprio livello di reddito e accedere ad un paese con un grado di inflazione ridotto.
Onde evitare una doppia imposizione in due stati, viene redatto un documento da parte dell’Ocse che funge da modello per tutti i paesi che ne aderiscano.
All’interno di essa vengono disciplinate le attività lavorative:
- “Art. 14 – Professioni autonome: 1. I redditi che un residente di uno stato contrante ritrae dall’esercizio di una libera professione o altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell’altro stato contraente, di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a tale base fissa”;
- “Art. 18 – Pensioni: 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”;
- “Art. 19 – Funzioni Pubbliche: 1.
- Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili solo in questo stato;
- Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di quest’ultimo stato che:
- Abbia la nazionalità di detto Stato;
- Non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
- a) Le pensioni corrisposte da uno stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica o a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.
- b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato o ne abbia la nazionalità”.
Supponiamo che esista uno stato Y che sia il paese natio e un paese X che sia il paese di residenza acquisita.
In base a quanto previsto, dunque, da questo modello di convenzione si evince che il libero professionista, residente in uno stato X per almeno 183 giorni, che fatturi occasionalmente allo stato contraente Y, vedrà il suo reddito tassato secondo le regole dello stato X.
Per quanto riguarda le pensioni, invece, bisogna distinguere innanzitutto tra pensioni private e pubbliche: nel primo caso le pensioni verranno tassate secondo le regole dello stato X (sempre che vi sia la residenza nello stato X per almeno 183 giorni) mentre nel secondo caso verranno tassate con le regole dello stato Y a meno che non intervenga un’acquisizione di nazionalità dello stato X. Lo stesso vale per le remunerazioni, diverse dalle pensioni, come i vitalizi.
PARADISI FISCALI NEL VECCHIO CONTINENTE
Avendo fatto un po’ di chiarezza sull’ambito di redditi agevolabili, adesso possiamo passare al merito di quei paesi del vecchio continente che permettono di godere di tassazione agevolata e costo della vita più basso:
- Bulgaria: esenzione da imposte nel caso di pensioni, aliquota fissa al 10% per i redditi diversi dalle pensioni e costo della vita abbattuto del 46% rispetto al costo medio della città di Milano (convenzione stipulata in data 21.09.1988 a Sofia e ratificata con la legge 389/1990);
- Romania: aliquota fissa al 10% per i redditi e costo della vita abbattuto del 46% rispetto al costo medio della città di Milano (convenzione stipulata in data 25.04.2015 a Riga e ratificata con la legge 78/2017);
- Ungheria: flat tax al 15% per i redditi e costo della vita abbattuto del 25% rispetto al costo medio della città di Milano (convenzione stipulata in data 16.05.1977 e ratificata con la legge 509/1980).
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