Nell’ambito delle prestazioni mediche è importante sapere come debbano essere considerate nel caso in cui si svolgano all’interno di strutture diverse da ambulatori o studi privati.
Spesso all’interno delle associazioni sportive dilettantistiche viene data la possibilità di sostenere una visita allo scopo di allargare la platea dei servizi forniti al fine di permettere di fidelizzare il rapporto con gli associati e allargare il numero di nuovi iscritti; in tal caso, però, occorre porre attenzione se l’associazione assume la veste di struttura sanitaria privata o meno.
Il protocollo 2007/90499 dell’Agenzia delle Entrate, disciplina il modello di comunicazione, da parte delle strutture sanitarie private, dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto degli esercenti attività mediche e paramediche (in attuazione dell’art. 1, co.39/40, della legge 296/2006).
In base al punto 1.2 sono da considerarsi strutture sanitarie private “le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali a uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica”.
Le modalità operative da utilizzare possono essere di due tipi:
- L’associazione fa rientrare la prestazione tra i propri servizi. In tal caso:
- L’associazione percepisce il compenso dall’associato/paziente ed emette fattura con iva con aliquota ordinaria (in quanto l’associazione non opera in regime di esenzione);
- Il medico/paramedico emette fattura all’associazione;
- L’associazione retribuisce il medico/paramedico e versa la ritenuta fiscale allo Stato.
- La prestazione rimane in capo al medico/paramedico e l’associazione si limita ad effettuare gli adempimenti introdotti per evitare evasioni fiscali. Dunque:
- L’associazione incassa in nome e per conto del professionista;
- L’associazione rigira il compenso al medico/paramedico (senza versare alcuna ritenuta);
- Il medico/paramedico emette fattura al paziente/associato;
- L’associazione registra contabilmente (magari in un registro separato) il compenso incassato o gestito;
- L’associazione comunica entro la fine di Aprile, secondo le modalità del protocollo di cui sopra, “l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente”.
Il protocollo di cui sopra disciplina altresì le modalità di comunicazione di tali compensi percepiti in nome e per conto dei professionisti (punto 6):
- 1: i soggetti obbligati utilizzano, per la trasmissione della comunicazione dei dati, il servizio telematico Entratel o Fisconline;
- 2: utilizzando il software di gestione chiamato “COSSP”;
- 3: nel caso in cui il soggetto obbligato si avvalga di un intermediario, quest’ultimo è tenuto a rilasciare all’interessato un esemplare cartaceo del modello di comunicazione, conforme a quello approvato con il provvedimento di cui sopra, nonché copia della comunicazione dall’Agenzia delle Entrate che ne attesti l’avvenuto ricevimento.
Bisogna precisare che, in virtù di quanto stabilito dal protocollo al punto 2, le strutture sanitarie private dovranno comunicare tramite le modalità esposte al punto precedente i seguenti dati:
- Codice fiscale e dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo medico e paramedico;
- L’importo dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun percipiente.
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