Dal 2020 diventa centrale l’identificativo iva del soggetto acquirente e il corretto invio degli elenchi riepilogativi.
Quelli che sino ad oggi erano considerati elementi formali, diventano elementi sostanziali con l’entrata in vigore delle direttiva 2018/1910/UE.
Ci si dovrà preoccupare di verificare la sussistenza e l’indicazione del codice identificativo iva dell’acquirente, richiesto e validato dal Vies prima di fatturare l’operazione non imponibile. L’assegnazione di un numero di identificazione Vies assegnato da uno stato membro diverso dall’Italia e il trasporto dei beni fuoridallo stato membro della cessione sono condizioni sostanziali per l’applicazione dell’esenzione.
Affinchè operi la presunzione di trasferimento intracomunitario, il venditore che trasporta o spedisce i beni, deve avere dei documenti rilasciati da parti indipendenti: ddt,cmr firmata,polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura dello spedizioniere.
Ove sia l’acquirente che trasporti o spedica i beni, occorre anche una dichiarazione del cessionario che identifichi lo stato di destinazione dei beni e che contenga anche l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
In mancanza di tale documentazione le presunzioni impongono al cedente di dimostrare che i beni siano stati trasferiti ad altro stato.
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