OPERAZIONI INTRA UE NON IMPONIBILI
Dal 1 gennaio entrano in vigore le nuove regole che modificano le condizioni di non imponibilità delle cessioni intra UE.
Per il codice identificativo unoniale la direttiva Cee prevede la non imponibilità della cessione intra Ue solo se il codice del cessionario è valido, quindi il cedente dovrà verificare se esiste nel sistema Vies.
NOVITA’ CORRISPETTIVI IVA
Dal 1/1/2020 anche i commercianti con volume d’affari sotto i 400.000 euro dovranno memorizzare i corrispettivi nel registratore telematico e inviarli entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Durante il primo semestre 2020 non vi saranno sanzioni se l’invio avverrà entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Chi effettua poche operazioni giornaliere, può optare per emettere sempre a tutti la fattura elettronica, evitando così di dovere emettere scontrino elettronico.
ESTEROMETRO
Dovrà essere inviato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Per le vecchie comunicazioni di novembre e dicembre valgono le scadenze del 31/12 e 31/01
FATTURAZIONE ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE
Tutti i soggetti tenuti all’invio al STS non potranno emettere fatture elettroniche con riferimento a quelle fatture i cui dati sono da inviare al sistema STS. Le prestazioni verso i consumatori finali dovranno comunque essere documentate in formato cartaceo o pdf. Rientrano nel divieto anche biologi, dietisti, fisioterapisti, podologi, logopedisti.
BOLLO SU FATTURE
Se l’importo dovuto non supera euro 1.000 annui, può essere pagato con due versamenti semestrali (16/6 e 16/12)
COMPENSANZIONI IN F24
Compensazione orizzontale in F24 per oltre 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Per tutti obbligo di utilizzo di Entratel o fisconline per qualsiasi compensazione.
LETTERE D’INTENTO
Non vanno più annotate nei registri iva gli estremi delle dichiarazioni d’intento, ne devono essere inviate dall’esportatore al fornitore.
TARDIVA EMISSIONE DELLA FATTURA
E’ sempre sanzionata (da 250 a 2.000 euro) anche se l’imposta è stata liquidata correttamente in quanto la tardiva emissione ostacola l’attività di controllo.
Per ulteriori informazioni contattateci.
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