Gentile Cliente,
ti invitiamo a leggere attentamente quanto sotto riportato
Nuove regole delle vendite a distanza di beni / E-commerce
Si intendono vendite a distanza intra UE le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore a partire da uno stato UE diverso da quello di arrivo a:
- – Persone fisiche non soggetti passivi
- – Soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili (ex art. 72 d.p.r. 633/72)
- – Acquirenti soggetti passivi o no, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intra UE e che non
hanno optato per l’applicazione della stessa
Si intendono vendite a distanza di beni importati da stati extra UE le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore da uno stato extra UE con arrivo in uno stato UE a:
- – Persone fisiche non soggetti passivi
- – Soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili (ex art. 72 d.p.r. 633/72)
- – Acquirenti soggetti passivi o no, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intra UE e che non
hanno optato per l’applicazione della stessa
Le nuove disposizioni non si applicano ai mezzi di trasporto nuovi e a beni da installare, montare o assemblare a cura del fornitore o per suo conto nello stato di arrivo.
A decorrere dal 1/7/2021 entrano in vigore delle novità, concernenti:
- – Vendite a distanza intra UE di beni
- – Vendite a distanza di beni importati da stati extra UE
È prevista l’applicazione dell’iva dello stato di partenza solo per le vendite entro la soglia di euro 10.000 per tutte levendite a distanza in tutti gli stati UE.
Oltre 10.000 euro l’operazione sconterà l’iva nello stato di destinazione; in alternativa all’identificazione nei singoli paesi di destinazione dei beni, gli operatori possono utilizzare il regime speciale OSS.
Per le vendite a distanza di beni importati di valore inferiori a 150 euro è previsto il regime IOSS.
Vendite a distanza di beni con partenza dall’Italia (art. 41 D.l. 331/93)
Se la destinazione è un altro paese UE la cessione sarà non imponibile.
La norma non si applica nel caso il cedente sia stabilito in Italia e congiuntamente:
– Il cedente non sia stabilito anche in altro stato UE
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