Ottava salvaguardia esodati, le istruzioni INPS

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Ottava salvaguardia esodati, le istruzioni INPS

Pubblicata la circolare applicativa INPS  all’istituto previdenziale o alle DTL.

Platea degli aventi diritto, modalità e termini di presentazione delle domande all’INPS o alle Direzioni Territoriali del Lavoro, a seconda delle diverse tipologie di lavoratori esodati, attestazione INPS diritto alla pensione: ecco le istruzioni operative INPS per l’ottava salvaguardia inserita in Legge di Stabilità, che tutela 30mila 700 lavoratori rimasti senza stipendio e senza pensione dopo la Riforma pensione del 2011 e non ancora tutelati dalle precedenti salvaguardie.

Sono contenute nella circolare 11/2017 dell’istituto di previdenza. Il riferimento normativo sono i commi da 214 a 218 della manovra economica.

=> Ottava salvaguardia esodati: verifica diritto pensione

Ricordiamo innanzitutto chi sono i lavoratori esodati che rientrano nell’ottava salvaguardia:

11mila in mobilità o trattamento speciale edile a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011. Nel caso in cui i lavoratori provengano da aziende cessate, o interessate dall’attivazione, precedente alla data del licenziamento, di procedure concorsuali come fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011.

Altri requisiti: cessazione dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014, perfezionamento dei requisiti per la pensione entro 36 mesi (3 anni) dalla fine della mobilità o dell’indennità, anche mediante versamento di contributi volontari.

Eventuali sospensioni della mobilità per periodi di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero parasubordinato mantenendo l’iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso alla salvaguardia.
9mila 200 autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011: decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2019.

Possono aver svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, altre attività, ma non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Decorrenza pensione: 6 gennaio 2019.

1.200 autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011, anche senza un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011: devono avere almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013, e alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Decorrenza pensione entro il 6 gennaio 2018.

7.800 cessati di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b, c, d, della legge 147/2013, con rapporto di lavoro risolto entro il 30 giugno 2012 per accordi individuali, oppure accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011.

Se il rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012, deve essere comunque cessato entro il 31 dicembre dello stesso anno, sempre con accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo firmati entro fine 2011.

Infine, sono compresi in questo contingente anche i lavoratori il cui rapporto è cessato per risoluzione unilaterale fra il primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011. Decorrenza pensione, 6 gennaio 2016. Compatibile con attività di lavoro svolte dopo la cessazione, ma non con contratto a tempo indeterminato.

700 in congedo per assistere figli con disabilità grave: decorrenza pensione, 6 gennaio 2019.

800 con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

Decorrenza pensione: 1 gennaio 2018. Non possono aver svolto lavoro a tempo indeterminato dopo la cessazione.

=> Ottava salvaguardia esodati: prime istruzioni

Le domande vanno presentate entro il 2 marzo 2017, con le stesse procedure previste dai precedenti provvedimenti di salvaguardia. I lavoratori esodati in mobilità e i prosecutori volontari presentano domanda all’INPS, le altre categorie (lavoratori cessatim in congedo, a tempo indeterminato), presentano invece domanda alla DTL.

=>Domanda alla DTL

Per la domanda all’INPS, i lavoratori in mobilità o in trattamento speciale edile devono allegare alla domanda la copia dell’accordo (altrimenti, le domande vengono processate in base ai dati presenti in archivio). I lavoratori tenuti alla presentazione alle DTL possono presentare domanda all’INPS per verificare il diritto alla prestazione.

Le lettere dell’INPS che attestano il diritto alla salvaguardia non arriveranno prima del 2 marzo. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al primo gennaio 2017, data di entrata in vigore della Legge di Stabilità.

Fonte: circolare INPS

2018-05-25T22:00:13+00:00

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