Privati ed imprese possono donare a tutti gli Enti del Terzo Settore (onlus, Odv, Aps iscritte nei rispettivi registri) accedendo a detrazione/deduzione.
L’erogazione dovrà avvenire mediante atto scritto che indichi analiticamente i beni e il valore, l’ente dovrà impegnarsi all’utilizzo per fini solidaristici
Le persone fisiche detraggono il 30% (35% se a Odv), persone fisiche e società possono dedurre il valore del bene sino ad un max del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Le imprese devono distinguere:
– se donano beni strumentali si considera il costo residuo non ammortizzato
– Se donano merci si considera il minore tra il valore normale e quello attribuito
alle rimanenze. Non necessita perizia.
La donazione dovrà essere effettuata esente iva ai sensi art. 10 n. 12 d.p.r. 633/72 se effettuata a enti pubblici, ass. riconosciute, fondazioni assistenziali, di beneficienza, educazione, studio o Ets non commerciali. Se rivolte a imprese sociali o Ets commerciali devono essere assoggettate ad iva.
Il valore da considerare sarà quello “normale” (prezzo mediamente praticato per beni/servizi della stessa specie nel tempo e nel luogo di prestazione).
Laddove la singola donazione superi i 30.000 euro o sia di valore indeterminabile è necessaria una perizia giurata di stima.
©Dls-Solution
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