Dal prossimo 1 gennaio i dati precedentemente inviati trimestralmente con l’esterometro dovranno essere inviati singolarmente con una fattura elettronica, con il seguente criterio:
- nel caso di operazioni attive, l’invio della fattura elettronica avviene entro i normali termini di emissione delle fatture che ne certificano i corrispettivi, indicando come codice destinatario il codice XXXXXXX;
- nel caso di operazioni passive, l’invio avviene entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l’operazione o di effettuazione delle operazioni.
Più delicato sarà il cambio per le operazioni passive per le quali gli operatori dovranno emettere un’autofattura elettronica in formato xml, da distinguere in funzione delle seguenti casistiche:
- Acquisto di beni intracomunitari: in questo caso l’autofattura elettronica sarà classificata con tipo documento TD18, dove nel campo cedente/prestatore va riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo(fornitore UE) e nel capo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente IT), secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ 36. L’utilizzo dell’autofattura elettronica non esime dall’obbligo di compilazione dei modelli Intrastat, se dovuti.
- Acquisto di servizi dall’estero (sia extracomunitari che intracomunitari): l’autofattura elettronica sarà classificata con tipo documento TD17, dove nel campo cedente/prestatore va riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo(prestatore estero) e nel capo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente IT).
- Acquisto di beni da soggetto estero con deposito in Italia: questo tipo di acquisti, definito come acquisto di beni ai sensi dell’art.17 comma 2 del Dpr 633/1972, è codificato per permettere ad un soggetto non residente in Italia di effettuare una cessione di beni che si trovano già sul territorio italiano. L’autofattura elettronica sarà classificata con tipo documento TD19, dove nel campo cedente/prestatore va riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo(fornitore estero) e nel capo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente IT).
In tutti i casi inserendo i dati dell’acquirente come destinatario del documento elettronico, questo verrà recapitato nella propria area di fatture e Corrispettivi dell’agenzia delle entrate.
Per le operazioni verso san Marino l’obbligo del tracciamento elettronico scatterà dal 1 luglio 2022
Reverse charge “fatture estere” 2022
Reverse charge “fatture estere” 2022
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