Rottamazione-Bis: novità del decreto fiscale

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Rottamazione-Bis: novità del decreto fiscale

Di Remo Longo

L’art. 1 del D.L. 148/2017 ha definito le regole per accedere alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento.

Nel testo sono previste tre possibilità per il contribuente.

  • allungamento dei termini per il versamento. Colui che ha aderito alla precedente rottamazione ma non ha provveduto al versamento delle rate già scadute a luglio, a settembre e a novembre,può effettuare il versamento totale dello scaduto entro il 7 dicembre. In sostanza i morosi vengono riammessi alla rottamazione senza aggravi. La quarta rata scadrà a 07/2018 e la quinta a settembre 2018.
  • Apertura per chi non è stato ammesso alla precedente rottamazione, vi rientra chi si era visto respingere l’istanza in quanto non in regola con il pagamento delle rate di dilazioni in essere al 24/10/2016, in scadenza al 31/12/2016. In tale ipotesi è possibile accedere presentando, entro il 15 maggio 2018, istanza all’Agente della riscossione. Occorre versare:

* in un unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l’importo delle rate scadute e non pagate dei precedenti piani di dilazione (importo che sarà comunicato dall’agente della riscossione entro il 30 giugno 2018). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza.

* nel numero massimo di 3 rate di pari importo, nei mesi di ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019, le somme dovute per la rottamazione (nonché, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi di cui all’articolo 21, comma 1, del D.P.R. 602/1973). L’Agente della riscossione comunicherà entro il 30 settembre 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

  • Ampiamento del raggio d’azione della nuova definizione agevolata. La nuova rottamazione può essere applicata anche ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Il contribuente dovrà:

  • presentare istanza entro il 15 maggio 2018. L’Agente della riscossione, entro il 30 giugno 2018, comunicherà al debitore le informazioni relative delle somme dovute per la definizione
  • pagare le somme dovute per la definizione in un numero massimo di 5 rate di pari importo, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, per i debiti relativi ai carichi che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali scadenti in data successiva alla presentazione dell’istanza di adesione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

 

2017-12-18T08:42:44+00:00

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